Art. 3.

      1. Negli elenchi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 possono essere iscritti, su loro richiesta, i cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti:

          a) aver conseguito il brevetto di nomina a guardia particolare giurata rilasciato ai sensi dell'articolo 6;

          b) essere in possesso di risorse economiche e finanziarie e di immobili disponibili per l'avvio dell'attività;

          c) aver versato presso la Cassa depositi e prestiti Spa una cauzione nella misura stabilita dal comitato nazionale di cui all'articolo 5;

          d) aver ottenuto l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente territorialmente, per ricoprire la qualifica di amministratore delegato della società ai sensi dell'articolo 10;

          e) non risultare titolari di altri istituti di sicurezza civile privata iscritti in altri elenchi regionali.

      2. L'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 2 è stabilita con provvedimento discrezionale del comitato regionale competente per territorio, costituito ai sensi dell'articolo 4.